Statuto

Art. 1-10    Art. 11-20     Art. 21-31

Art. 1 - Costituzione – Denominazione sociale e sede
E' costituito il "G.I.S.I. – Associazione Imprese Italiane di Strumentazione", Associazione volontaria tra le Imprese o Enti che operano in Italia nel settore della strumentazione, dei dispositivi e dei sistemi di automazione per applicazioni industriali, civili e di laboratorio, in qualità di fabbricanti, distributori, installatori, società di servizi o enti culturali di settore. Il G.I.S.I. ha base nazionale, è apolitico e volontario e non ha scopo di lucro. L'appartenenza ad esso impone per gli Associati doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri Soci e con i terzi. La sede legale è in Milano e possono essere costituite Sezioni Regionali.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione
Scopo del G.I.S.I. è di tutelare e con ogni mezzo legale gli interessi collettivi degli Associati in Italia, nell'ambito dell'Unione Europea e in altri Paesi ove occorra. In particolare l'Associazione G.I.S.I. si propone di:

  1. riunire, per la trattativa di questioni di comune interesse gli Associati
  2. promuovere, coordinare, attuare e sviluppare ogni iniziativa diretta a diffondere ogni perfezionamento tecnologico, tecnico ed industriale, a tal fine promovendo, organizzando e realizzando congressi, mostre, seminari e giornate di studio
  3. rappresentare e tutelare gli interessi dell'intero settore della strumentazione o di particolari settori di esso
  4. promuovere, coordinare, attuare e sviluppare anche attraverso convegni, conferenze e congressi, ogni nobile iniziativa diretta ad agevolare il perfezionamento delle tecniche costruttive e di mercato
  5. occuparsi di problemi di carattere economico, giuridico, normativo, tributario, ivi comprese le questioni relative ai dazi doganali, ai trattati di commercio, ecc.
  6. tenere informati, con i mezzi più opportuni, gli Associati con tutte le principali notizie relative ai più importanti problemi generali dei settori rappresentati
  7. promuovere e favorire accordi di interesse generale e particolare fra gli Associati o fra essi e altri Enti
  8. rappresentare, anche a mezzo di propri delegati, gli Associati in quegli Istituti, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Convegni Nazionali ed Internazionali nei quali la presenza dell'Associazione risulti opportuna, instaurando anche rapporti di carattere continuativo
  9. provvedere alla stampa di pubblicazioni, periodiche e non, per la divulgazione di quanto sia utile portare a conoscenza degli Associati e degli utilizzatori di strumentazione
  10. intervenire con i propri organi nella composizione di contrasti tra gli Associati
  11. svolgere quelle altre attività che i suoi organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali
  12. organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza degli Associati
  13. promuovere l'istituzione di Enti e Laboratori di Certificazione
  14. favorire l'istituzione di servizi di qualità nelle Aziende Associate
  15. favorire, organizzare e facilitare la partecipazione degli Associati a fiere specializzate, mostre, convegni, ecc.

Art. 3 - Soci
Possono iscriversi al G.I.S.I. tutte le Imprese o Enti regolarmente costituiti e rispondenti ai requisiti dell'Art.1. Le richieste di iscrizione saranno esaminate ed accettate dal Consiglio Direttivo. Qualora un'Azienda o un Ente esercitino anche altri rami di attività, essi aderiscono all'Associazione solo per la parte di cui all'Art.1.

Art. 4 - Domanda di adesione
Nella domanda di adesione dovrà essere indicato il nome della persona delegata a rappresentare nell'Associazione, l'Impresa o l'Ente stesso ed ogni cambiamento di tali delegati dovrà essere notificato per iscritto. Il Presidente dell'Associazione, al quale la domanda deve essere diretta, entro 60 giorni dalla data della domanda comunicherà l'esito della domanda stessa.

Art. 5 - Struttura
Il G.I.S.I. è articolato in Gruppi, secondo il settore di azione degli Associati e affinità di interessi. La formazione di un Gruppo deve essere richiesta almeno da 20 aziende associate ed operatrici nel settore specifico e necessita dell'approvazione del Consiglio Direttivo. L'elenco dei Gruppi viene pubblicato annualmente nell'Annuario dell'Associazione. Ogni Gruppo nomina il proprio Presidente e crea dei Comitati di Lavoro per l'esame e lo studio di problemi specifici di settore ed ha autonomia operativa, ovviamente contenuta nei limiti della razionalità ed omogeneità di azione del G.I.S.I. I Presidenti dei singoli Gruppi saranno cooptati di diritto nel Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Cessazione da Socio

La qualità di socio cessa:

  1. per dimissioni che avranno effetto immediato, ma che non esonerano
    dagli obblighi amministrativi di contribuzione per l'anno in corso, se comunicate nel primo semestre, o e per l'anno seguente, se comunicate nel secondo semestre;
  2. per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione al G.I.S.I., o per incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambiamento di attività;
  3. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e con facoltà dell'interessato di ricorrere al Collegio dei Probiviri

Art. 7 - Perdita diritti del Socio
Il Socio che per qualsiasi motivo perdesse questa sua qualità non ha diritto di partecipare al patrimonio sociale, sia all'atto del suo ritiro che in caso di scioglimento del G.I.S.I.

Art. 8 - Quote associative
Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo che determina pure le modalità di esazione delle stesse. Il mancato pagamento della quota nel termine stabilito può inoltre essere causa di esclusione del Socio. I singoli Gruppi possono definire annualmente una quota supplementare che sarà riscossa dal G.I.S.I. e gestita dal Gruppo, per il finanziamento di attività specifiche purché non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 9 - Patrimonio e amministrazione
Il Fondo comune del G.I.S.I. è costituito dai proventi delle quote associative, dall'eccedenza attiva delle gestioni annuali, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore del G.I.S.I. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione da presentare alla Assemblea con la Relazione del Revisore dei Conti.

Art. 10 - Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea Generale
  2. il Consiglio Direttivo
  3. i Presidenti Onorari
  4. il Presidente
  5. il Vice Presidente
  6. il Revisore dei Conti
  7. i Probiviri

Tutte le cariche suddette sono elettive e a titolo gratuito. Il Presidente nomina i Presidenti delle Sezioni Regionali ed inoltre fissa la forma di rapporto e l'emolumento dei collaboratori. Dette nomine dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo. I Funzionari sopra elencati possono rimanere in carica sino al 75° anno di età, operando in funzione delle deleghe ricevute.

Art. 1-10    Art. 11-20     Art. 21-31

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