Statuto
Art. 1-10 Art. 11-20 Art. 21-31
Art. 11 - Partecipazioni all'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati iscritti all'Associazione
da almeno un mese, che non siano in mora col pagamento dei contributi sociali.
Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno
dal Presidente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa
deve inoltre essere convocata in via straordinaria quando nei sia fatta richiesta
da almeno un terzo dei Soci.
Art. 13 - Modalità di convocazione
delle Assemblee
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da
spedirsi ai singoli Associati almeno 15 giorni prima della data fissata,
salvo casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a 8 giorni
con comunicazione telegrafica fax o e-mail.
Nella comunicazione verrà pure indicata la data per la seconda convocazione,
ove la prima andasse deserta.
Art. 14 - Validità delle
Assemblee
Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario
che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei
voti del complesso sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è valida
purché siano presenti o rappresentati almeno 1/20 dei Soci. E' ammessa
la votazione postale: le schede dovranno essere inviate allo Studio Notarile
scelto dal Presidente.
Le deliberazioni sono validamente prese dalla metà più uno
degli aventi diritto al voto o dei votanti per le votazioni postali.
Per le modifiche statutarie occorre la partecipazione di almeno la metà più uno
degli Associati, ma con votazione favorevole di almeno 2/3 al voto dei partecipanti.
Nel caso di modifica statutaria, gli Associati non intervenuti o dissenzienti
avranno facoltà di recesso entro il termine di 45 giorni dalla delibera
assembleare, mantenendo gli obblighi dell'art. 6 a).
Art. 15 - Modalità di deliberazione
Le deliberazioni si prendono a voto palese, salvo per le cariche sociali,
per le quali la votazione avverrà con voto segreto, anche per referendum
postale. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
Art. 16 - Modalità di partecipazione
Per la partecipazione all'Assemblea occorre la presentazione della lettera
di convocazione. Per l'intervento all'Assemblea ogni avente diritto di
parteciparvi può delegare per iscritto altro avente diritto. Nessuno
può disporre di più di tre deleghe e tanto dovrà risultare
anche in calce alla lettera di convocazione. Della regolarità delle
deleghe, la cui validità verrà constatata dal Presidente
dell'Assemblea, rispondono tanto il delegante quanto il delegato.
Art. 17 - Spettanza di voto
Ad ogni Associato spetta in Assemblea un voto.
Gli Astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico
per la validità dell'Assemblea; ugualmente, a tal fine, è considerato
presente chi si assenti durante il corso dell'Assemblea.
Art. 18 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale:
- delibera sui problemi e sulle direttive d'ordine generale del G.I.S.I. e sulle attività da esso svolte, nonché sull'entità del rimborso spese da erogare di anno in anno alle Sezioni Regionali;
- procede, nel caso di votazione postale, alla convalida dell'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Revisore dei Conti e dei Consiglieri elettivi;
- procede alla nomina dei Presidenti Onorari;
- procede alla nomina dei Probiviri;
- discute e delibera sulle relazioni e sui problemi presentati dal Consiglio Direttivo;
- delibera le proposte di modifica dello Statuto;
- determina l'articolazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo e approva le relazioni economiche di bilancio consuntivo e preventivo.
Della riunione dell'Assemblea verrà redatto verbale
da sottoscriversi dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dagli eventuali
scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto
impegnano tutti gli Associati.
Art. 19 - Presidente del G.I.S.I.
Il Presidente del G.I.S.I. dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei
rapporti interni che in quelli esterni; dà esecuzione alle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila e cura il funzionamento
del G.I.S.I., procede all'assunzione o alle dimissioni dei collaboratori
interni ed esterni e ne fissa l'emolumento nei limiti dei bilanci preventivi,
e può nominare Commissioni chiamando a farne parte anche persone
estranee al G.I.S.I. e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui
affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi
sociali. E', di diritto, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Vacanza del Presidente
In caso di mancanza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte
ad ogni effetto dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare ai
Presidenti Onorari ed al Vicepresidente, anche in via continuativa, alcune
delle mansioni attribuitegli dal presente Statuto.
Art. 1-10 Art. 11-20 Art. 21-31




