G.I.S.I Soci Gisi



Statuto

Art. 1-10     Art. 11-20     Art. 21-31

Art. 11 - Partecipazioni all'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati iscritti all'Associazione da almeno un mese, che non siano in mora col pagamento dei contributi sociali.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa deve inoltre essere convocata in via straordinaria quando nei sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

Art. 13 - Modalità di convocazione delle Assemblee
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da spedirsi ai singoli Associati almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a 8 giorni con comunicazione telegrafica fax o e-mail.
Nella comunicazione verrà pure indicata la data per la seconda convocazione, ove la prima andasse deserta.

Art. 14 - Validità delle Assemblee
Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti del complesso sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è valida purché siano presenti o rappresentati almeno 1/20 dei Soci. E' ammessa la votazione postale: le schede dovranno essere inviate allo Studio Notarile scelto dal Presidente.
Le deliberazioni sono validamente prese dalla metà più uno degli aventi diritto al voto o dei votanti per le votazioni postali.
Per le modifiche statutarie occorre la partecipazione di almeno la metà più uno degli Associati, ma con votazione favorevole di almeno 2/3 al voto dei partecipanti.
Nel caso di modifica statutaria, gli Associati non intervenuti o dissenzienti avranno facoltà di recesso entro il termine di 45 giorni dalla delibera assembleare, mantenendo gli obblighi dell'art. 6 a).

Art. 15 - Modalità di deliberazione
Le deliberazioni si prendono a voto palese, salvo per le cariche sociali, per le quali la votazione avverrà con voto segreto, anche per referendum postale. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 16 - Modalità di partecipazione
Per la partecipazione all'Assemblea occorre la presentazione della lettera di convocazione. Per l'intervento all'Assemblea ogni avente diritto di parteciparvi può delegare per iscritto altro avente diritto. Nessuno può disporre di più di tre deleghe e tanto dovrà risultare anche in calce alla lettera di convocazione. Della regolarità delle deleghe, la cui validità verrà constatata dal Presidente dell'Assemblea, rispondono tanto il delegante quanto il delegato.

Art. 17 - Spettanza di voto
Ad ogni Associato spetta in Assemblea un voto.
Gli Astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea; ugualmente, a tal fine, è considerato presente chi si assenti durante il corso dell'Assemblea.

Art. 18 - Assemblea Generale
L'Assemblea Generale:

  1. delibera sui problemi e sulle direttive d'ordine generale del G.I.S.I. e sulle attività da esso svolte, nonché sull'entità del rimborso spese da erogare di anno in anno alle Sezioni Regionali;
  2. procede, nel caso di votazione postale, alla convalida dell'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Revisore dei Conti e dei Consiglieri elettivi;
  3. procede alla nomina dei Presidenti Onorari;
  4. procede alla nomina dei Probiviri;
  5. discute e delibera sulle relazioni e sui problemi presentati dal Consiglio Direttivo;
  6. delibera le proposte di modifica dello Statuto;
  7. determina l'articolazione dell'Associazione;
  8. delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo e approva le relazioni economiche di bilancio consuntivo e preventivo.

Della riunione dell'Assemblea verrà redatto verbale da sottoscriversi dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dagli eventuali scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto
impegnano tutti gli Associati.

Art. 19 - Presidente del G.I.S.I.
Il Presidente del G.I.S.I. dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila e cura il funzionamento del G.I.S.I., procede all'assunzione o alle dimissioni dei collaboratori interni ed esterni e ne fissa l'emolumento nei limiti dei bilanci preventivi, e può nominare Commissioni chiamando a farne parte anche persone estranee al G.I.S.I. e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali. E', di diritto, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Vacanza del Presidente
In caso di mancanza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare ai Presidenti Onorari ed al Vicepresidente, anche in via continuativa, alcune delle mansioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 1-10     Art. 11-20     Art. 21-31






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