Statuto

Art. 1-10     Art. 11-20     Art. 21-31

Art. 21 - Durata delle cariche
Il Presidente del G.I.S.I., il Vice Presidente ed i Consiglieri durano in carica 2 anni; il Presidente può essere riconfermato in carica per 1 volta. La Presidenza Onoraria è una carica a vita.

Art. 22 - Gruppi
Ogni Gruppo provvede alla elezione del proprio Presidente.
Il Presidente di ogni Gruppo è di diritto Consigliere del G.I.S.I. Ogni Gruppo gode di autonomia di gestione, di organizzazione e di programmazione purché non in contrasto con le linee programmatiche del G.I.S.I. e col presente Statuto. I Presidenti di Gruppo sono tenuti a presentare all’Assemblea annuale dei Soci il rapporto delle attività del Gruppo.

Art. 23 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:

  1. il Presidente del G.I.S.I.
  2. i Presidenti Onorari
  3. il Vice Presidente
  4. il Revisore dei Conti
  5. n. 10 Consiglieri eletti
  6. i Presidenti di Gruppo
  7. i Consiglieri cooptati (massimo 3, senza diritto di voto)
  8. i Presidenti delle Sezioni Regionali (senza diritto di voto).

Il Consiglio si raduna almeno 3 volte l'anno; deve essere poi convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri o dal Presidente.

Art. 24 - Spettanza di voto dei membri del Consiglio Direttivo
Eccezion fatta per i Consiglieri cooptati e per i Presidenti delle Sezioni Regionali, di cui al precedente articolo, i quali hanno solo funzioni consultive, ciascun Membro del Consiglio ha diritto ad un voto: a parità di voti prevale il voto di chi presiede. Non è ammessa la delega da un Consigliere all'altro; è comunque ammessa delega, in caso di impedimento temporaneo, ad altro rappresentante dell'Associato. Per la validità delle delibere del Consiglio occorre la maggioranza dei suoi componenti.
Decadono dalla carica i Consiglieri che non siano intervenuti, direttamente o per delega, alle riunioni per 5 volte durante il mandato, e tutti i Membri del Consiglio che dovessero intrattenere rapporti a titolo oneroso con l’Associazione.

Art. 25 - Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:

  1. delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei Soci ai sensi degli Art 3) e 6) del presente Statuto
  2. predispone, di concerto con il Revisore dei Conti, le relazioni economiche di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
  3. esegue le delibere dell'Assemblea Generale
  4. assume l'iniziativa di studi utili per il conseguimento dei fini dell'Associazione
  5. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione
  6. provvede alla gestione dell'Associazione attuando quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi statutari in base alle direttive dell'Assemblea e nei limiti del bilancio preventivo: per particolari azioni specifiche sottopone all'Assemblea modifiche di bilancio con relative contribuzioni straordinarie
  7. sottopone all'Assemblea proposte di eventuali adesioni ad Enti, Comitati, Organizzazioni, Associazioni, ecc., sia in Italia che all'estero, con relativi incarichi rappresentativi e preventivi di spesa necessari per tali impegni
  8. stabilisce le quote associative come previsto dall'art. 8 dello Statuto
  9. predispone regolamenti e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea
  10. nomina il Comitato Elettorale e ratifica la lista dei candidati per le elezioni alle cariche sociali da questi predisposta
  11. delibera la cooptazione di massimo 3 membri aggiuntivi al Consiglio Direttivo

Art. 26 - Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti ha funzione di controllo amministrativo e dura in carica
2 anni. La carica può essere rinnovata per due volte.

Art. 27 - Probiviri
In caso di controversia fra Associati, gli stessi dovranno fare riferimento al
Collegio di 3 Probiviri, eletti dall’Assemblea, che decideranno pro bono et
aequo.
Gli Astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico
per la validità dell'Assemblea; ugualmente, a tal fine, è considerato
presente chi si assenti durante il corso dell'Assemblea.

Art. 28 - Scioglimento
La deliberazione di scioglimento del G.I.S.I. può essere presa soltanto da
una Assemblea nella quale sia presente o rappresentata almeno la
maggioranza dei Soci e col voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti
o rappresentati. L'Assemblea nominerà uno o due Liquidatori.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto,
secondo le decisioni dell'Assemblea, ad associazioni similari ovvero ad Enti
di beneficenza.

Art. 29 - Controversie
Tutte le eventuali controversie tra l'Associazione ed i Soci saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre
arbitri da nominarsi al momento, uno per ciascuno delle parti in causa ed il
terzo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano i quali
giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 30 - Fusioni o Confluenze
L'Assemblea può decidere la fusione con altre Associazioni affini previa
l'approvazione dello Statuto del nuovo Organismo.

Art. 31 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 1-10     Art. 11-20     Art. 21-31

GISI

FutureLab     Confidi


© Copyright 2010 GISI.IT . Tutti i diritti riservati
Informativa sulla privacy